Definizione Agevolata sui Tributi Locali Imu, Tari e altre entrate comunali

Il Comune di Suni, con deliberazione consiliare n.4 del 23.04.2026 ha introdotto, con proprio regolamento, la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, dovute e non riscosse

Data:

19 mag 2026

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Descrizione

Il Comune di Suni, con deliberazione consiliare n.4 del 23.04.2026 ha introdotto, con proprio regolamento, la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, dovute e non riscosse, anche se oggetto di provvedimento di ingiunzione di pagamento, di avvisi di accertamento e di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .

 

Chi può effettuare la domanda di definizione agevolata

Coloro che hanno debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025

In cosa consiste la definizione agevolata

Permette di estinguere i debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi dal 2000 al 2025, versando capitale e spese di procedura.

La definizione riguarda debiti notificati entro il 31 dicembre 2025.

Pagamenti parziali o tardivi oltre cinque giorni invalidano la definizione, che comunque comporta la revoca automatica di eventuali dilazioni precedenti.

Il debitore può rinunciare ai giudizi pendenti, impegnandosi a depositare istanza di rinuncia e allegando quietanza di pagamento, con effetto di accettazione da parte del Comune.

La definizione agevolata non può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento ma deve interessare l’intera posizione debitoria del contribuente, il quale è tenuto a sottoscrivere un provvedimento di ricognizione di debito per tutti gli atti notificati e non pagati. L’eventuale contestazione da parte del contribuente sulla legittimità delle notifiche degli atti originari lo fa decadere dal beneficio complessivo della definizione agevolata.

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già avviato un piano di rateizzazione. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, qualora le rate precedentemente versate siano inferiori all’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta, si procederà all’annullamento delle sanzioni e degli interessi ed il contribuente sarà tenuto a versare esclusivamente la differenza a titolo di imposta originaria complessiva.

Le Tempistiche

Il contribuente può aderire presentando una dichiarazione entro il 31/07/2026, indicando il numero di rate desiderate in base all’importo del debito da estinguere secondo uno schema indicato nell’articolo 3 del regolamento.  

Il Comune notifica, entro il 31/10/2026, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse

le modalità di pagamento prevedono:

a) versamento unico entro il 30/11/2026;

b) oppure, versamento nel numero massimo di trenta rate secondo lo schema di cui al comma 4 del regolamento, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 30/11/2026; le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all’ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata;

Come presentare domanda

Si può accedere alla definizione agevolata a domanda dell’interessato.

A tal fine il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata redigendo la domanda di definizione agevolata utilizzando l’apposito modello entro il 31 luglio 2026, con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata alla PEC istituzionale protocollo@pec.comune.suni.or.it o con consegna a mano presso l’ufficio Tributi dell’ente.

 

Allegati

A cura di

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Pagina aggiornata il 19/05/2026