Si avvisano i cittadini interessati che hanno presentato regolare istanza entro il 30.Aprile.2026 che
la documentazione di spesa relativa all’anno di riferimento dell’indennità deve essere presentata al comune di Suni entro il 15 gennaio 2027:
Il Comune provvederà alla verifica dell’ammissibilità delle spese e all’erogazione del beneficio economico nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.
Si ricorda che sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell’anno 2026, purché non garantite a carico Servizio sanitario regionale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da fibromialgia:
a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri
trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello
specialista;
d) spese per l’acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non
garantiti dal Servizio sanitario regionale;
e) spese per l’acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti
senza glutine assunti a scopo terapeutico;
f) spese per l’acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti
dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al
monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non
riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico e al
miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione
del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo agopuntura,
fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina complementare riconosciute e erogate nell’ambito
della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio sanitario regionale e debitamente
documentate;
j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della
documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di
euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.